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In vigore al: 13/03/2017

Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio

Allegato

Criteri per l’incentivazione delle attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione, da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza scolastica ladina e Diritto allo studio, di vantaggi economici al fine di promuovere le attività di carattere educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera g), e dell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2
Attività agevolabili

1. Possono essere agevolate le seguenti attività:

a) convegni e congressi scientifici di carattere educativo che vertono principalmente su tematiche di interesse per la Provincia;

b) attività e manifestazioni di carattere educativo;

c) corsi, manifestazioni didattiche e viaggi di studio;

d) acquisto di materiali e sussidi didattici per la realizzazione di attività formative.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici di cui all’articolo 2 possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni:

a) enti;

b) fondazioni;

c) cooperative;

d) associazioni, incluse le federazioni;

e) comitati.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

c) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di carattere educativo;

d) disporre di una struttura organizzativa idonea;

e) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico-finanziaria.

Art. 4
Tipologia dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi ordinari;

b) contributi per progetti;

c) contributi integrativi.

2. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma annuale di attività.

3. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.

4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari o i contributi per progetti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:

a) se le risorse economiche di cui all’articolo 6 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;

b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;

c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.

Art. 5
Entità dei vantaggi economici

1. I vantaggi economici possono ammontare fino all’80 % della spesa ammessa.

2. Il vantaggio economico concesso è parametrato alla redditività dell'iniziativa e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

Art. 6
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale quali:

a) quote sociali;

b) entrate da manifestazioni;

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) donazioni o offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono essere presentate entro i seguenti termini:

a) domande di contributo ordinario: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

b) domande di contributo per progetti: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se necessario, le domande possono essere presentate anche nel corso dell'anno;

c) domande di contributo integrativo: nel corso dell’anno di riferimento.

2. Il termine di presentazione delle domande non è perentorio e può essere modificato dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

3. Le domande di contributo ordinario e di contributo per progetti devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

4. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande di contributo ordinario e alle domande di contributo per progetti va allegata la seguente documentazione:

a) programma di attività per l'anno di riferimento o descrizione del progetto, con indicazione della finalità, dei destinatari, del luogo e del periodo di realizzazione, delle persone coinvolte, dei partner della cooperazione, dei mezzi di comunicazione e numero stimato dei partecipanti;

b) preventivo di spesa dettagliato;

c) piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6;

d) cronoprogramma delle attività.

2. Alle domande di contributo integrativo va allegata la seguente documentazione:

a) relazione accompagnatoria, con indicazione delle ragioni che rendono necessario o opportuno un contributo integrativo;

b) nuovo preventivo di spesa;

c) nuovo piano di finanziamento, con esatta indicazione delle risorse economiche di cui all’articolo 6;

d) cronoprogramma delle attività.

3. In caso di prima domanda va allegata anche una copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere comunicate all’ufficio competente.

Art. 9
Criteri di valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate a rotazione da personale esperto della Provincia. Se necessario ci si può avvalere anche di esperti esterni.

2. Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza dell’iniziativa per la provincia di Bolzano;

b) elaborazione di un particolare tema storico, storico-regionale, etnologico, culturale, linguistico o socio-politico;

c) qualità dell’attività o del progetto;

d) qualificazione, professionalità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione;

e) contributo allo sviluppo a lungo termine della formazione culturale nella provincia di Bolzano, tenuto conto delle aree con scarsa offerta culturale;

f) integrazione dell’offerta di formazione esistente attraverso programmi innovativi e nuove forme di trasmissione delle conoscenze;

g) accessibilità per ampi strati della popolazione;

h) contributo all’inclusione o all’integrazione di cittadini e cittadine;

i) affidabilità ed economicità nella realizzazione.

Art. 10
Spese ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:

a) costi per l’organizzazione e la realizzazione delle attività;

b) canoni di locazione o affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e altri costi correnti di gestione, materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, polizze assicurative, acquisto di materiali e sussidi didattici e di altro materiale di carattere culturale, didattico, scientifico e pedagogico necessario alla realizzazione delle attività e dei progetti;

c) spese per il personale, quali retribuzioni, incluso il trattamento di fine rapporto, o altri compensi, nonché oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

d) onorari di relatori e relatrici;

e) spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato, nonché per i relatori e le relatrici;

f) spese per corsi di formazione e aggiornamento per il personale, i membri dell’organizzazione e le collaboratrici e i collaboratori che svolgono attività a titolo di volontariato;

g) spese per pubbliche relazioni, marketing e spese di stampa inerenti all’attività;

h) spese per i viaggi di studio di membri delle organizzazioni finanziate dalla Ripartizione Diritto allo studio.

2. Le spese per il personale possono essere ammesse entro i parametri di riferimento di cui all’articolo 14, comma 5.

3. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere ammesse entro i parametri di riferimento di cui all’articolo 14, commi 6 e 7.

4. Le spese indicate nella domanda possono essere ammesse anche solo in parte.

5. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora e sanzioni;

b) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

c) offerte e altre erogazioni per scopi di utilità sociale;

d) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti del richiedente;

e) spese per buffet;

f) annunci per partecipazione a lutti;

g) viaggi di gruppo, salvo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1;

h) compensi per componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

Art. 11
Utilizzo dei contributi concessi

1. Il contributo può essere utilizzato solo per la realizzazione delle attività e dei progetti per i quali è stato concesso.

2. Il beneficiario che intenda utilizzare il contributo per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego.

3. Per i contributi ordinari la domanda deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del contributo.

4. La modifica della destinazione del contributo o delle spese è approvata con la stessa procedura prevista per la concessione.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell’Ufficio competente.

Art. 12
Anticipazioni

1. Può essere richiesta l’erogazione di un’anticipazione fino al 90 % dell'ammontare del contributo concesso per l’anno di riferimento.

2. L’anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 13
Rendicontazione delle anticipazioni

1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando la seguente documentazione:

a) la domanda di cui all’articolo 16;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa;

c) i documenti di spesa.

2. Se il richiedente è un soggetto di diritto pubblico, i documenti di spesa sono sostituiti dall’elenco di cui al comma 1, lettera b).

3. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.

4. Solo ad avvenuta rendicontazione delle anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

5. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o dei progetti ammessi a contributo o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione dei vantaggi economici

1. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 15 e sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.

2. Il rendiconto va presentato entro i seguenti termini:

a) contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato;

b) contributi per progetti: entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 2, lettera b) fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

5. Le spese per il personale possono essere rendicontate fino ad un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere rendicontate le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.

6. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015.

7. Le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

8. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a contributo, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente ritenga che siano adeguate.

9. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il contributo concesso dovrà in ogni caso essere rendicontato per l’intero ammontare con la relativa documentazione di spesa.

10. Il tempo impiegato per le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non è riconosciuto per il calcolo delle ore di volontariato.

Art. 15
Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) la domanda di cui all’articolo 16;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa;

c) i documenti di spesa fino all’importo totale delle spese ammesse.

2. I beneficiari possono limitarsi a produrre i documenti di spesa per un importo pari al contributo concesso. In questo caso devono allegare una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa.

3. Se il richiedente è un soggetto di diritto pubblico, i documenti di spesa sono sostituiti dall’elenco di cui al comma 1, lettera b).

Art. 16
Domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni

1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono contenere:

a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;

b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del contributo;

c) una dichiarazione attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività o per gli stessi progetti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;

3) che le attività o i progetti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di rendicontazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;

4) che le spese per il personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;

5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

6) in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;

7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;

8) se il contributo è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.

Art. 17
Riduzione del vantaggio economico

1. Se le attività e i progetti agevolati non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il contributo concesso è ridotto in proporzione.

2. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di cui all’articolo 5.

Art. 18
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al soggetto richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.

2. Per quanto riguarda l'incentivazione dell’attività annuale, le spese devono riferirsi all’anno per cui è stato concesso il contributo.

3. In caso di progetti possono essere prodotti anche documenti di spesa emessi negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo stesso e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.

Art. 19
Pubblicità

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività sono state realizzate con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Cultura tedesca, Ripartizione Cultura e Intendenza scolastica ladina o Ripartizione Diritto allo studio e devono utilizzare il logo della Provincia.

Art. 20
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo vengono sorteggiati in presenza di una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 21
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di percezione indebita di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 22
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dall’anno 2017.

 

ActionActionNorme costituzionali
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ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction10/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction02/04/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction07/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
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