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In vigore al: 04/10/2016

y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 121)
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

CAPO I
Amministrazione provinciale

Art. 1 (Entrate)

(1) Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.345.837.015,20 euro.

(2) I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in 3.086.635.361,35 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2012 - in 3.078.349.217,92 euro.

(3) I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 3.400.874.986,36 euro, di cui 1.281.856.312,78 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell’esercizio 2012 e 2.119.018.673,58 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2 (Spese)

(1) Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.428.828.043,10 euro.

(2) I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 in 2.972.864.989,11 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni am-ministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2012 - in 2.891.337.707,38 euro.

(3) I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a 3.296.860.904,21 euro, di cui 1.709.019.708,58 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2012 e 1.587.841.195,63 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 (Conto di amministrazione)

(1) L’avanzo dell'esercizio finanziario 2012 di 104.020.482,64 euro risulta stabilito come segue:

 

 

(in euro)

 

Saldo di cassa

 

 

 

all’1.1.2012

 

0,00

 

Riscossioni

 

5.023.311.246,76

 

 

 

5.023.311.246,76

 

Pagamenti

(-)

5.023.304.846,27

 

 

 

 

 

Saldo di cassa

 

 

 

al 31.12.2012

 

6.400,49

 

Residui attivi

 

3.400.874.986,36

 

 

 

3.400.881.386,85

 

Residui passivi

(-)

3.296.860.904,21

 

 

 

 

 

Avanzo dell’esercizio finanziario 2012

 

104.020.482,64

 

Art. 4 (Situazione patrimoniale)

(1) La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 rimane stabilita come segue:

 

 

(in euro)

 

 

 

 

 

 

Attività finanziarie

 

 

 

 

all‘1.1.2012

 

4.520.433.126,58

 

 

Aumenti

 

6.700.616.381,92

 

 

Diminuzioni

 

6.337.788.631,20

 

 

 

 

 

 

 

al 31.12.2012

 

4.883.260.877,30

 

Attività non finanziarie

 

 

prodotte nette

 

 

 

all'1.1.2012

 

7.577.668.978,67

 

Aumenti

 

300.514.429,55

 

Diminuzioni

 

312.614.606,86

 

al 31.12.2012

 

7.565.568.801,36

 

Attività non finanziarie

 

 

 

non prodotte nette

 

 

 

all'1.1.2012

 

640.731.358,61

 

Aumenti

 

23.662.444,68

 

Diminuzioni

 

16.095.358,33

 

 

 

 

 

al 31.12.2012

 

648.298.444,96

 

 

 

 

 

Passività finanziarie

 

 

 

all'1.1.2012

 

2.972.864.989,11

 

Aumenti

 

1.709.019.708,58

 

Diminuzioni

 

1.385.023.793,48

 

 

 

 

 

al 31.12.2012

 

3.296.860.904,21

 

 

 

 

 

Passività patrimoniali

 

 

 

all'1.1.2012

 

199.574.559,27

 

Aumenti

 

34.757.262,56

 

Diminuzioni

 

66.968.888,95

 

 

 

 

 

al 31.12.2012

 

167.362.932,88

 

 

 

 

 

Patrimonio netto

 

 

all'1.1.2012

9.566.393.915,48

 

 

 

 

al 31.12.2012

9.632.904.286,53

Miglioramento patri-

moniale dell'eserci-

zio 2012

 

66.510.371,05

Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)

(1) E' approvato il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2012, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

CAPO II
Altre disposizioni

Art. 6 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2014)

(1) Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, e comunque non oltre il 30 aprile 2014, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“13/quater. A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d’imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all’entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente.”

(2) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 2.090.000 euro per il 2014, in 4.502.000 euro per il 2015, in 6.914.000 euro per il 2016, in 6.431.000 euro per il 2017, in 3.859.000 euro per il 2018 e in 1.286.000 euro per il 2019, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono iscritte nel corrispondente stanziamento di entrata del bilancio.

Art. 8 (Acquisizioni)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alla Provincia autonoma di Bolzano e agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano per acquisizioni di immobili finanziati in tutto o in parte dalla Provincia autonoma o dagli enti locali stessi.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:

“9. Nell’ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

10. Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni.

11. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Il comma 6 dell’Art. 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“6. Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

„5. Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l’entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all’articolo 19 e comunque non prima dell’anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.“

(3) Il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all’articolo 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l’articolo 20 della presente legge.“

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 5 dell’Art. 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è cosí sostituito:

“5. Il ricavo dall'alienazione di immobili può essere reimpiegato per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, “Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche”)

(1) Dopo il comma 2 dell’Art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti dei relativi rientri.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, “Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa”)

(1) Dopo l’Art. 11 (della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Costituzione del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione è istituito il fondo ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le modalità per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via prioritaria per la concessione di mutui a tasso agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazione a favore di enti cooperativi iscritti al registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

4. Il fondo è alimentato come segue:

  1. dalle risorse del fondo di cui alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche;
  2. dalle ulteriori eventuali somme stanziate dalla Provincia;
  3. da quota delle risorse, a valere sul fondo di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche;
  4. dalle somme derivanti da rimborsi per la parte di spettanza del fondo a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi del presente articolo;
  5. dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;
  6. dalle somme che affluiscono annualmente sul fondo ai sensi dell’articolo 45, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, “Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione provinciale di Bolzano”)   

(1) Dopo il comma 1 dell’Art. 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è inserito il seguente comma:

“1/bis. In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso.”

(2) Il comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2014.

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”

(1) Alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, tabella A, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

Tabella A

 

n.

8

-

450.000,00 €

n.

12-bis viene aggiunto:

+

89.000,00 €

 

04107- Educazione musicale in lingua tedesca e ladina

 

viene aggiunto il seguente capitolo:

 

(04107.00)

 

 

n.

16

+

12.574,53 €

n.

17

-

5.000,00 €

n.

28

-

12.574,53 €

n.

38

-

52.000,00 €

n.

44

-

6.000,00 €

n.

46

-

25.000,00 €

n.

49

-

6.000,00 €

n.

98

-

230.000,00 €

 

viene aggiunto il seguente capitolo:

 

(12200.27)

 

 

n.

107

-

333.670,00 €

n.

120

+

230.000,00 €

n.

140

-

35.000,00 €

n.

148

+

300.000,00 €

n.

154

-

248.905,50 €

n.

156

+

248.905,50 €

n.

165

-

142.024,26 €

 

(2) Dopo l’Art. 19 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

„Art. 19/bis (Sviluppo, consolidamento e coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano e delle strutture di alta formazione)

1. Al fine di garantire lo sviluppo, il consolidamento e il coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano, del Conservatorio “Claudio Monteverdi” nonché dello Studio Teologico Accademico Bressanone, nell’ambito degli stanziamenti della funzione/obiettivo 04 istruzione sono destinate al finanziamento delle convenzioni programmatico-finanziarie tra la Giunta provinciale e la Libera Università di Bolzano, del Conservatorio „Claudio Monteverdi“ e dello Studio Teologico Accademico di Bressanone gli importi di seguito specificati: 60 milioni di euro per l’anno 2014, 70 milioni di euro per l’anno 2015 e 80 milioni di euro per l’anno 2016.

(3) Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

„Art. 20/bis.

1. La Provincia concede contributi ad imprese che assumono lavoratori e lavoratrici disoccupati di età superiore a 55 anni, senza lavoro da oltre 6 mesi, con un contratto a tempo indeterminato. Il contributo è commisurato ai Contributi sociali e non può superare il 100 per cento degli stessi per un periodo di 24 mesi.“

(4) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

„Art. 21/bis (Ospedale Bolzano)

1. Alla copertura dei costi di costruzione e ammodernamento dell’ospedale di Bolzano sono destinati i mezzi finanziari di seguito indicati sull’unità previsionale di base 21210:

2014 € 35.000.000,00

2015 € 35.000.000,00

2016 € 30.000.000,00

2017 € 26.350.000,00

2018 € 20.000.000,00

2019 € 25.000.000,00

2020 € 30.000.000,00

2021 € 26.000.000,00

2022 € 25.000.000,00

2023 € 25.000.000,00

2024 € 24.700.000,00

2025 € 15.000.000,00

2026 € 16.300.000,00

2027 € 10.000.000,00

2028 € 10.000.000,00

2029 € 1.000.000,00.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23, “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015”)

(1) Allo stato di previsione delle entrate e delle spese sono apportate per l’anno finanziario 2013 le seguenti variazioni:

 

 

Entrata in aumento:

UPB

450

+

1.453.315,00 €

 

 

 

 

 

Spese in diminuzione:

UPB

02155

-

450.000,00 €

UPB

04116

-

5.000,00 €

UPB

04225

-

12.574,53 €

UPB

06100

-

52.000,00 €

UPB

06135

-

6.000,00 €

UPB

06145

-

25.000,00 €

UPB

06160

-

6.000,00 €

UPB

12200

-

230.000,00 €

UPB

13215

-

333.670,00 €

UPB

20200

-

35.000,00 €

UPB

24100

-

248.905,50 €

UPB

31125

-

142.024,26 €

 

Spese in aumento:

UPB

02200

+

73.670,00 €

UPB

04107

+

89.000,00 €

UPB

04115

+

12.574,53 €

UPB

15200

+

230.000,00 €

UPB

22200

+

300.000,00 €

UPB

25105

+

248.905,50 €

UPB

27203

+

2.045.339,26 €

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)

(1) Dopo il comma 2 dell’Art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo riguardano l’anno finanziario 2014.“

(2) Il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:

“2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 15200.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:

“3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203.”

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo il comma 7 dell’Art. 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d'interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive di interesse provinciale alla Provincia. L'ente competente per le zone produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l'elaborazione del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l'ente competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.“

(2) Il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell’ambito di una riqualificazione energetica in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente. Sussistendo gli stessi presupposti edifici residenziali possono essere comunque ampliati fino a 200 metri cubi. Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione. Qualora nell’ambito dell’ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all’obbligo di convenzionamento ai sensi dell’articolo 79.”

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 5 ottobre 2013.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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