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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 2309 del 07.07.2003
Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi per la conservazine e la valorizzazione del patrimonio librario storico - abrogazione della deliberazione del 26 novembre 2001, n. 4269

Allegato

Ambito di applicazione

1. La presente deliberazione, emanata in applicazione dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio librario storico di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche.
 

Oggetto della sovvenzione

1. Sono ammissibili a contributo i lavori di miglioramento, di rinnovo dei locali delle biblioteche e relativo arredo, i lavori di catalogazione, il restauro di opere stampate, di manoscritti, di opere grafiche la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni ed aventi importanza culturale o documentaria, nonché le misure di valorizzazione delle biblioteche che sono stati approvati dall'Archivio provinciale.
 
2. Degni di contributo sono i libri aventi più di 50 anni ed aventi importanza culturale o documentaria oppure le biblioteche che raccolgono un gran numero di detti libri, nonché singoli libri o biblioteche, che siano stati dichiarati tali da parte dell'Archivio provinciale.
 

Domande

1. La domanda va presentata all'Archivio provinciale dal proprietario, possessore o detentore della biblioteca o dei libri, corredata della seguente documentazione:
a) preventivo di spesa
b) piano di finanziamento.
 
2. Le domande vanno presentate all'Archivio provinciale entro il 31 marzo dell'anno in corso.
 
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, nella domanda il richiedente deve impegnarsi a:
a) conservare e catalogare il singolo libro o la biblioteca secondo regole internazionali riconosciute consentire che a ciò provveda l'Archivio provinciale;
b) permettere la consultazione del singolo libro o l'accesso alla biblioteca alle persone che abbiano presentato motivata richiesta all'Archivio provinciale; il proprietario, possessore o detentore consentirà la consultazione tramite fotoriproduzione o tramite temporaneo deposito in una biblioteca pubblica o nell'archivio provinciale oppure in altra maniera da concordarsi di caso in caso;
c) comunicare entro 30 giorni all'Archivio provinciale la perdita, la distruzione o il danneggiamento nonché lo spostamento in altro luogo di un singolo libro o della biblioteca;
d) procedere al restauro dei libri danneggiati o consentire che vi provveda l'Archivio provinciale;
e) non trasferire a titolo oneroso o gratuito la proprietà, il possesso o la detenzione delle biblioteche o di singoli libri senza darne preventiva notizia all'Archivio provinciale;
f) non asportare dal territorio della provincia di
Bolzano i libri o le biblioteche senza l'autorizzazione dell'Archivio provinciale.
 
4. All'istruttoria delle domande provvede l'Archivio provinciale. Per le domande, per le quali propone l'accoglimento, redige una relazione sulla necessità ed urgenza dei lavori ed una proposta sull'ammontare del contributo da concedere.
 
5. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale.
 

Entità dei finanziamenti

1. Per i seguenti interventi possono essere concessi contributi nelle percentuali indicate:
a) adattamento dei locali ad uso biblioteca: installazione di porte antincendio, esecuzione di lavori di miglioria a pareti e pavimenti: fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) climatizzazione della biblioteca: lavori di deumidificazione dei muri, installazione di impianti di climatizzazione: fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
c) sicurezza della biblioteca: estintori e segnalatori d'incendio, allarme antifurto: fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
d) arredamento della biblioteca (armadi antincendio e scaffali): fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
e) lavori di catalogazione, compresa l'elaborazione dati: fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
f) lavori di restauro di opere stampate, di manoscritti, di opere grafiche: fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
 

Prestazioni rese a titolo di attività di volontariato

1. Per gli enti ed i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente è possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1  e successive modifiche ed integrazioni.
 
2. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato, ai sensi del precedente comma, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 Euro. Tale importo orario convenzionale può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.
 
3. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali dell'organizzazione, dell'associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo.
 
4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi avviene in seguito alla presentazione, da parte del richiedente,  di apposita domanda corredata da rendiconto.
 
2. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente per la realizzazione dei lavori e per gli acquisti oggetto dell'agevolazione deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.
 

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:
a) un elenco dei documenti di spesa;
b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa. Per gli enti ed i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente la documentazione può essere limitata all'importo del contributo concesso. In questo caso il richiedente ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione dei lavori la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso;
c) eventuale elenco dettagliato delle attività rese a titolo di volontariato, sottoscritto da colui il quale le ha attuate;
d) dichiarazione a cura del richiedente attestante:
- la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge,
- gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per i medesimi lavori ed i relativi importi.
 
2. Se sono state eseguiti solo in parte i lavori e acquisti ammessi a contributo, oppure se le spese ammesse sono state effettuate solo in parte, il contributo da liquidare viene ridotto in proporzione rispetto al contributo originariamente concesso. Tale riduzione è stabilita dal direttore dell'Archivio provinciale.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati documenti di spesa sufficienti a fare sì che  il contributo o parte di esso venga liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a)     essere conformi alle disposizioni di legge;

b)     essere intestati al richiedente oppure all'ente del quale è legale rappresentante;

c)     essere quietanzati;

d)     essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo.

 

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3. della LP 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'Archivio provinciale effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
 
2. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000.- Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale.
 
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5.  Il controllo a campione verte:
a) sulla veridicità della dichiarazione dal richiedente;
b) sulla effettiva realizzazione dei lavori ed acquisti relativi al contributo e sulla effettuazione per intero delle relative spese, con riferimento alle spese ammesse;
c) sull'esistenza della documentazione di spesa,
relativa alla somma risultante dalla differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, se per la liquidazione dei contributi il beneficiario si è limitato a presentare la documentazione di spesa necessaria a coprire l'ammontare del contributo concesso;
d) sul rispetto degli obblighi di cui al comma secondo della voce “domande”.
 
6. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, il direttore d'Ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 

Disposizione transitoria

1. I presenti criteri entrano in vigore il 21.07.2003.
 
2. Le disposizioni dei presenti criteri si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario storico, per le quali al momento dell'entrata in vigore degli stessi non sia stata adottata una decisione definitiva.
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