B.1.1.1 | Vengono concessi contributi per le seguenti coperture: |
| - scandole inchiodate (38 cm, spaccate a mano, posa tripla) |
| - scandole da posa (80 cm, spaccate, posa tripla) |
| - coppi |
| - tegole del tipo coda di castoro |
| - tetti in paglia |
| - lastre di ardesia naturale |
| - tetti in rame (solo in caso di torri e cupole) |
| - lastre di porfido |
B.1.1.2 | Non vengono concessi contributi per: |
| - coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.) |
| - grondaie |
| - parafulmini |
| - ganci e travi paraneve |
B.1.1.3 | Rivestimenti: |
| Si rammenta che entrambe le tipologie del tetto in scandole, sia inchiodato che posato, da sempre è stato eseguito senza rivestimento. Questo significa che le scandole vengono posate direttamente sui listelli. |
B.1.1.3.1 | Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui un isolamento termico del tetto non sia necessario, le scandole devono essere messe in posa come veniva effettuato in origine senza tavolato. |
B.1.1.3.2 | Su fabbricati a destinazione rurale ed edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere ugualmente eseguito senza tavolato. In casi eccezionali approvati dall’ufficio beni architettonici ed artistici in tetti dotati di tavolato dovrà essere garantita la ventilazione mediante doppia listellatura di almeno 4 cm. |
B.1.1.3.3 | In caso di sottotetti recuperati ad uso abitativo nei quali per ragioni di tutela dell’insieme è prescritta una copertura in scandole, devono essere osservati i seguenti dettagli: |
| - l’isolazione non deve essere posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto di particolare disturbo; |
| - le finestre in falda sono assolutamente da evitare; |
| - l’isolazione del tetto potrà arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda. |
B.1.1.4 | A prescindere dei contributi sopra descritti per nuove coperture sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti anche in caso di ricoperture, fintanto che queste riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino solo a piccoli interventi di manutenzione ordinaria. |
B. 1.1.5 | Per tetti in paglia, in rame ecc. dove non è possibile applicare la differenza tra gli importi, sono possibili contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti. |
B.1.2 | Beni architettonici di proprietà ecclesiastica |
| Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti: coperture e ricoperture ad eccezione di tegole in cemento e tegole marsigliesi. |
B.2 | Finestre |
| Come contributo si calcola la differenza tra il tipo di finestra prescritto ed una finestra originaria con vetro isolante delle stesse dimensioni. |
B.2.1 | Vengono concessi contributi per: |
| - nuove finestre con telai assemblati e traversine originali in piombo se prescritte dall’ufficio; - nuove doppie finestre con cassone in legno o finestre scorrevoli se prescritte dall’ufficio; |
| - il restauro di finestre storiche nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti; |
B.2.2 | Non vengono concessi contributi per: nuove finestre comuni con vetro isolante. |
B.3 | Interventi di consolidamento su edifici |
B.3.1 | Vengono concessi contributi in misura fino al 50% dei costi riconosciuti: - l’inserimento di tiranti in ferro nella muratura; - iniezioni di malta fluida per la stabilizzazione della muratura; - sottomurazione delle fondamenta; - iniezioni armate in muratura e pietra; - consolidamento di travi lignee con resina sintetica; - consolidamento di volte; - rafforzamento di soffitti a travi lignee con putrelle o travi aggiuntive; |
B.3.2 | Non vengono concessi contributi per nuovi soffitti a travi lignee o in laterocemento. |
B.4 | Interventi di deumidificazione |
B.4.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti: - interventi di deumidificazione tramite scavo di un canale di aerazione con o senza riempimento di ghiaia. |
B.4.2 | Non vengono concessi contributi per metodi di deumidificazione chimici o fisici. |
B.5 | Interventi di scoprimento, conservazione e restauro |
B.5.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti: |
B.5.1.1 | Scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche; |
B.5.1.2 | Restauro e conservazione di: - intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiati ecc.; - pitture murali; - pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili; - tavolati compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana ecc.); - stufe in maiolica; - arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi); - pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi); |
B.5.2 | Non vengono concessi contributi per: - puliture; - interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiature di facciate, riparazioni di intonaci, tinteggiature di finestre e porte; - acquisti di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati; - copie di opere d’arte rubate. |
B.6 | Impianti di allarme |
B.6.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 %: impianti per la rilevazione di movimenti finalizzati alla protezione di opere d’arte mobili, di proprietà pubblica o accessibili al pubblico. |
B.7 | Demolizione di superfetazioni |
B.7.1 | Vengono concessi contributi nella misura fino al 50 % dei costi riconosciuti per demolizione di superfetazione di monumenti qualora non siano state costruite abusivamente. |
B.8 | In caso di particolari esigenze che vanno appositamente motivate potrà essere concesso anche un contributo maggiore e precisamente fino al 90% dei costi riconosciuti. |
C | Liquidazione del contributo |
| Il contributo viene concesso con delibera della Giunta Provinciale e la liquidazione avviene sulla base di una domanda in carta semplice e la presentazione di fatture regolarmente saldate, datate dopo la presentazione della richiesta di contributo e firmate dal beneficiario. Le fatture devono coprire la somma dei costi riconosciuti dall’ufficio. La liquidazione avviene in seguito al collaudo dei lavori da parte dell’ufficio beni architettonici ed artistici. Per singoli lotti di lavori è possibile fare richiesta di liquidazione parziale. I pagamenti parziali devono riferirsi ai lavori già effettuati, e le fatture devono essere vistate dall’ufficio beni architettonici ed artistici Qualora venga constatato che i lavori non corrispondono alle prescrizioni della tutela storico-artistica oppure che il richiedente abbia fornito dati falsi il contributo non verrà liquidato. In caso di qualità inferiore dell’esecuzione dei lavori o di materiali impiegati l’ufficio beni architettonici ed artistici decurta il contributo. |