(1) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 70 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell’ambito delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l’energia. 6)
(2) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.
(3) La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:
- nel caso siano colpite da calamità naturali;
- per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
- per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
- per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.
(4) Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.
(5) Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.
(6) I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale. 7)
(7) Sono abrogati:
- la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
- il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
- le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.