(1)Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:
(2) Con la corresponsione dell’assegno di studio l’attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all’osservanza dell’orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.
(3) L’importo dell’assegno di studio è stabilito dall’Assessora/Assessore alla sanità.
(4) Con regolamento di esecuzione sono determinati:
(1) L'articolo 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1993.
(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione concernente la composizione della commissione esaminatrice e il regolamento degli esami, nonché i programmi didattici e i programmi d'esame ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni sugli esami.
(2) In questo periodo l'eventuale equipollenza dei diplomi con quelli rilasciati da scuole di carattere statale è dichiarata dall'intendente scolastico.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.