(1) Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per l'organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, nonché possono essere concessi in uso, anche gratuito, locali di proprietà della Provincia.9)
(2) Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50% delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Sono ammesse al finanziamento anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa.10)
(3) La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal relativo preventivo di spesa.
(4) Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.
(5) Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 per poter beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.