(1) Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.
(2) Tutte le funzioni amministrative connesse all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità. 15)