(1) Per l’espletamento delle attività indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità. 4)
(2) Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature. 5)
(3) Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.
(5) Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.
(6) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
(7) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
(8) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.6)