(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai Comuni, consorzi fra Comuni, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati che posseggano il requisito della personalità giuridica, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 15, nella misura massima del 7,5% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo articolo 4.
(2) Ai Comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32 2), almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4.
(3) Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo annuo potrà essere concesso solo sulla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione dell'opera e l'ammontare del contributo in conto capitale.
(4) Il cumulo dei contributi con altre provvidenze ottenute dall'ente beneficiario è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile.