(1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
(2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
(3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.