1. All’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige, in considerazione delle attività che essa svolge per il perseguimento degli scopi di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, può essere concesso un contributo per le spese di gestione nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.
2. Per le spese di gestione è ammessa la presentazione di una sola domanda all’anno, che va presentata prima dell’inizio del relativo anno di gestione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) distinta dettagliata delle spese;
b) piano di finanziamento;
c) descrizione esaustiva delle attività e dei progetti effettuati e programma annuale;
d) relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente, con il riepilogo delle entrate e delle uscite.
3. Le spese di gestione possono comprendere le seguenti voci:
a) costi per l’acquisto di merci:
1) materiali di consumo;
2) materiale di cancelleria e stampati;
3) acquisto di prodotti finiti;
b) costi per il personale:
1) salari e stipendi;
2) oneri sociali;
3) trattamento di fine rapporto;
4) accantonamenti Casse di Previdenza;
5) rimborsi per missioni, viaggi, vitto e alloggio;
6) altri costi del personale;
c) spese correnti:
1) spese per i locali e spese amministrative come canoni di locazione, energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione corrente;
2) spese di trasporto;
3) canoni di leasing e spese per contratti di leasing;
4) consulenze contabili e fiscali;
5) polizze assicurative;
6) assistenza software.
4. I costi per il personale possono essere rendicontati entro il limite massimo dello stipendio lordo del personale provinciale. Gli importi di riferimento sono quelli stabiliti dal vigente contratto collettivo per le corrispondenti qualifiche funzionali. Sono inoltre riconosciuti gli ulteriori costi del personale, inclusi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività e i corrispettivi per le ore di lavoro straordinario.
5. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
a) ammontare dell’IVA detraibile;
b) interessi passivi;
c) disavanzo degli esercizi precedenti;
d) ammortamenti;
e) interessi di mora e sanzioni;
f) acquisto di beni destinati alla vendita;
g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate;
h) offerte e altri contributi di solidarietà.