(1) Enti pubblici e privati cittadini, associazioni – anche non riconosciute – e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
(2) 100 privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato "forum", che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al “forum” possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige con più di 16 anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.
(3) Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.
(4) La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.
(5) I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.
(6) Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.