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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Criteri per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale - Bando 2014 ( L.P. n. 29/1977 e L.P. n. 40/1992)

Allegato 1

Criteri per l’erogazione di contributi finanziari per l’accesso individuale a corsi di formazione continua sul lavoro

La Formazione professionale italiana disciplina con i seguenti criteri l’erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale conformemente a quanto previsto dalle seguenti leggi provinciali

- Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 (corsi di formazione professionale di breve durata);

- Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 (ordinamento della formazione professionale).

Art. 1
Finalità generali

Questa tipologia d’intervento è finalizzata al sostegno economico della formazione professionale e l’aggiornamento di persone occupate o in stato di disoccupazione.

E’ volta altresì a rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore/lavoratrice allo sviluppo ed all’aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita attraverso la partecipazione ad azioni formative corrispondenti alle singole esigenze personali e prospettive professionali per garantire un percorso di crescita professionale.

Art. 2
Destinatari

1. Sono ammesse persone con contratto di lavoro con enti e aziende private. Le persone suddette devono, altresì, essere residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e prestare la propria attività lavorativa presso una sede dell’impresa collocata localmente.

Sono inoltre ammesse le persone residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano:

a) collocate in CIG o iscritte nelle liste di mobilità (comprovato dalla scheda anagrafico-professionale dell’Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige o da documentazione equivalente)

b) in stato di disoccupazione accertata (che in base alla scheda anagrafico-professionale dell’Ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige sono in cerca di occupazione).

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.

2. Non possono accedere a contributi finanziari per l’accesso individuale a corsi di formazione continua sul lavoro:

a) dipendenti pubblici

b) titolari o imprenditori/imprenditrici delle aziende

c) liberi/e professionisti/e

d) coloro che hanno già usufruito di un precedente contributo nell’ambito del presente bando

e) tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel punto 1 del presente articolo

Art. 3
Priorità

Hanno priorità:

1) domande di persone in stato di disoccupazione accertata

2) domande di persone collocate in CIG ordinaria e straordinaria e/o iscritte nelle liste di mobilità (con comprovata documentazione)

3) domande di persone con disabilità fisiche o/e mentali in situazione di svantaggio sul mercato del lavoro interessate da un programma di re/inserimento lavorativo

Art. 4
Azioni formative ammissibili

Sono ammissibili al contributo le attività formative in Italia ed all’estero della durata massima di 500 ore di insegnamento che di norma sono finalizzate al perfezionamento delle competenze professionali nei seguenti settori:

a) industria e artigianato

b) servizi, commercio e amministrazione

c) informatica professionale

d) alberghiero

e) sociale

In caso di progetti di riqualificazione, le azioni formative devono essere attinenti a profili professionali e attività lavorative riconosciute in ambito provinciale.

Sono esclusi dal finanziamento:

a) lezioni individuali

b) formazione a distanza e corsi di e-learning

c) corsi di lingua e corsi in ambito sanitario

d) corsi per patenti e abilitazioni professionali di guida

e) corsi scolastici e corsi di laurea

f) corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio)

g) corsi già presenti nell’offerta formativa annuale delle Scuole della Formazione Professionale provinciale

h) attività formative obbligatorie per legge (es. apprendistato)

i) attività formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici.

Art. 5
Risorse finanziarie e durata del bando

Per il finanziamento del presente bando sono disponibili € 50.000,00 (Euro cinquantamila).

Il presente bando è valido fino all’esaurimento dei fondi resi disponibili per le azioni di formazione continua individuale.

Art. 6
Ammontare del contributo

Per la partecipazione alle azioni formative può essere concesso ad ogni persona in un anno solare un contributo totale massimo di € 3.000,00 (iva inclusa).

Affinché possa essere concesso un contributo pubblico, l’azione formativa prevista nella domanda di finanziamento deve avere un costo minimo di 400,00 Euro (iva inclusa).

Il contributo pubblico massimo ammissibile corrisponde al 70% della quota di partecipazione prevista.

Per i soggetti di cui all’art. 3 (Priorità) dei presenti criteri, la Formazione professionale italiana, con l’erogazione del contributo finanziario si riserva di riconoscere la copertura dei costi fino ad un massimo del 80% della quota di partecipazione prevista.

Art. 7
Tipo di finanziamento

L’erogazione del finanziamento avviene sotto forma di contributo finanziario erogato direttamente al/alla richiedente dietro idonea certificazione di spesa dei costi sostenuti (fattura o ogni altro giustificativo legale di spesa obbligatoriamente intestati al beneficiario del contributo).

Il contributo individuale è considerato reddito e come tale è soggetto a tassazione in base all’art. 50, comma 1, lettera c del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) ( D.P.R. 917 del 22/12/1986).

Art. 8
Modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 10 di ogni mese, dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino–Alto Adige, all’Area Formazione professionale italiana che apporrà il timbro della data di ricevimento. Non fa fede il timbro postale.

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito formulario, sottoscritta dal/la richiedente ed essere presentata personalmente o inviata per posta alla Formazione professionale italiana.

La Formazione professionale italiana attesta l’entrata delle domande di finanziamento consegnate a mano o inviate per posta tramite timbro di entrata. Essa assegna, oltre alla data di ricevimento, anche il relativo numero di protocollo.

In ogni caso fa fede il suddetto timbro di entrata e non il timbro postale.

Per ottenere il contributo l’attività formativa per la quale si richiede il finanziamento deve avere inizio sempre dopo la presentazione della rispettiva domanda.

Sono ammissibili le domande presentate:

a) nel rispetto dei termini previsti

b) dai destinatari ammessi in base all’art. 2 dei presenti criteri

c) compilate correttamente e in tutte le sue parti sull’apposito formulario e munite degli allegati necessari.

Le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo dando precedenza secondo quanto previsto all’art. 3 (Priorità) e verranno finanziate fino all’esaurimento dei fondi a disposizione.

Art. 9
Esame di merito ed approvazione delle domande di finanziamento

Una commissione nominata in base all’art. 17 dei presenti criteri effettua un esame di merito relativo alla coerenza fra requisiti, motivi, prospettive professionali del/della richiedente e le azioni formative prescelte. A tale scopo viene valutato il curriculum del/la richiedente, contenuto nella domanda.

Il progetto formativo individuale viene inoltre valutato in base agli elementi e criteri di seguito indicati:

a) congruenza, logicità e reale sostenibilità degli elementi progettuali in rapporto alle esperienze professionali possedute e alle aspettative del soggetto richiedente

b) completezza, coerenza, accuratezza e precisione espositiva

c) congruità del costo della quota di partecipazione rispetto ai valori medi di mercato di iniziative formative similari

d) qualità e affidabilità della programmazione formativa dell’ente di formazione (tipologia dei corsi offerti, caratteristiche dei docenti e della didattica offerta, indice di realizzazione delle attività programmate, rispetto dei calendari e dei tempi di realizzazione, ecc.)

L’approvazione delle domande avviene inoltre nel rispetto dell’ordine di priorità (vedi art. 3, Priorità) e dell’ordine cronologico d’arrivo.

L’elenco dei contributi concessi è pubblicato mensilmente sul sito “Amministrazione trasparente” della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e affisso all’albo dell’Area Formazione professionale italiana.

L’approvazione o la non approvazione del contributo

finanziario viene successivamente comunicata per iscritto ai Soggetti richiedenti tramite posta raccomandata RR oppure tramite PEC.

Art. 10
Avvio e frequenza delle attività formative

L’avvio delle azioni formative deve, di regola, avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione; le azioni formative devono di regola iniziare dopo l’approvazione del contributo da parte della Formazione professionale italiana.

Tuttavia, prima dell’approvazione del contributo finanziario è possibile partecipare alle azioni formative sotto diretta responsabilità del soggetto richiedente.

Nel caso di esito negativo dell’esame di merito della domanda da parte della commissione di valutazione, non verrà riconosciuto alcun rimborso per le attività svolte.

Dei corsi autorizzati al finanziamento sono ammesse unicamente variazioni di calendario di svolgimento delle lezioni e/o d’orario; queste devono essere tempestivamente comunicate alla Formazione professionale italiana.

Art. 11
Frequenza obbligatoria ed attestati di partecipazione

Il/la richiedente ha l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle ore previste, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento.

Le azioni formative devono concludersi almeno con un attestato di frequenza.

Art. 12
Costi ammissibili e rendicontazione finale

Beneficiario/a del contributo finanziario è sempre il soggetto richiedente. Unica spesa ammissibile è la quota di partecipazione all’azione formativa prescelta dal soggetto richiedente e successivamente approvata.

Entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’azione formativa il soggetto richiedente presenterà la seguente documentazione alla Formazione professionale italiana:

a) richiesta scritta di liquidazione del contributo individuale completa di dati anagrafici e bancari

b) Mod. DT.4 debitamente compilato “Dichiarazione per le detrazioni d’imposta”

c) le fatture e/o la documentazione relativa alla quota di partecipazione sulle quali risultino inequivocabilmente i riferimenti relativi all’azione formativa approvata congiuntamente al relativo bonifico bancario del pagamento

d) copia dell’attestato di frequenza

e) dichiarazione dell’ente erogatore dell’effettiva frequenza al corso del/della richiedente di almeno l’80% delle ore previste.

La Formazione professionale italiana, in seguito all’esito della verifica amministrativo-contabile, provvede alla liquidazione del contributo individuale sulla base degli importi approvati.

Art. 13
Anticipo

Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo finanziario riconosciuto.

Art. 14
Enti erogatori delle azioni formative

Le azioni formative per le quali si richiede il contributo individuale possono essere erogate solo da enti/società pubblici o privati aventi fra le finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.

Gli enti formativi devono essere di norma accreditati per la formazione continua ovvero certificati ISO, EFQM, o altro sistema certificatorio riconosciuto.

L’ente di formazione dovrà compilare la parte del formulario riservata alle caratteristiche dell’ente e dell’azione formativa scelta dal Soggetto richiedente e sottoscrivere l’apposita dichiarazione di veridicità delle informazioni e dei dati forniti.

Le date di inizio delle azioni formative ed i tempi di realizzazione devono essere indicati nella domanda di contributo e costituiscono un elemento della valutazione di merito. Il corso promosso dall’ente erogatore deve essere compreso nella sua offerta formativa ed il suo svolgimento dovrà comunque essere garantito, indipendentemente dal fatto che ai partecipanti venga concesso il finanziamento di cui al presente bando.

Art. 15
Revoca del contributo

Il mancato rispetto delle condizioni previste all’art. 10 “avvio e frequenza delle attività formative”, art. 11 “frequenza obbligatoria ed attestati di partecipazione” e art. 12 “costi ammissibili e rendicontazione finale” dei presenti criteri comporta la revoca del contributo pubblico.

Il mancato avvio del corso entro la data indicata nel formulario comporta la revoca del contributo. Per giustificati motivi il soggetto richiedente può richiedere alla commissione di valutazione di cui all’art. 17 una deroga a tale provvedimento.

La revoca del contributo scatta inoltre nel caso di ingiustificata realizzazione parziale dell’azione formativa o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative delle azioni autorizzate.

Art. 16
Controllo delle azioni formative

La Formazione professionale italiana attua i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Gli enti erogatori delle azioni formative, nonché i soggetti richiedenti, dovranno impegnarsi a sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti dalla Formazione professionale italiana.

Art. 17
La commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta da tre componenti individuati dal Direttore d’Area all’interno dell’Area Formazione professionale italiana.

Art. 18
Referenti

Tutta la documentazione per la richiesta di un contributo per una azione di formazione continua individuale è accessibile dal sito http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale/service/286.asp

Per informazioni e per la presentazione delle domande, si prega di rivolgersi a:

Area formazione professionale italiana

Servizio Formazione continua sul lavoro

Via S. Geltrude 3

39100 Bolzano

www.provincia.bz.it/formazione-professionale

Sig.ra Savina Stefani Tel. 0471/414419

savina.stefani@provincia.bz.it.

Orario per il pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
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ActionAction Delibera 1 luglio 2013, n. 976
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
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ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
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