(1) Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nonché all’adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, garantendo in tal modo l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
(2) La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all’adeguamento dell’ordinamento giuridico provinciale a quello dell’Unione europea.
(1) Ai sensi della presente legge si intendono per:
(1) La Provincia concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell’Unione europea, partecipando nell’ambito delle delegazioni del Governo all’attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro nonché dei Comitati del Consiglio e della Commissione, secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia.
(1) La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
(2) La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge con il titolo “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; il titolo è completato dall’indicazione “Legge europea provinciale”, seguita dall’anno di riferimento.
(3) Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.
(4) Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall’imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell’Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.
(1) La tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea e il periodico adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea sono assicurati dalla legge europea provinciale, che reca:
(1) L’Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia provvede al costante monitoraggio degli atti dell’Unione europea, comunicandone gli esiti alle parti sociali, al Consiglio provinciale e alle ripartizioni provinciali competenti per materia. Queste ultime trasmettono all’Ufficio Legislativo provinciale le proposte di norme volte a dare attuazione agli atti dell’Unione europea o ad adeguare l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea. Con riferimento ad eventuali procedimenti EU Pilot o a procedure d’infrazione, le ripartizioni trasmettono, anche in via preventiva, proposte di adeguamento delle relative norme provinciali di settore. L’Ufficio Legislativo provinciale procede, quindi, alla predisposizione del disegno di legge europea provinciale.
(1) Alle norme dell’Unione europea non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento giuridico della Provincia, è data attuazione in via amministrativa.
(1) Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(2) Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.
(1) In pendenza del termine di attuazione delle direttive europee non sono emanate norme legislative o regolamentari e non sono adottati atti amministrativi contrari al contenuto delle direttive e incompatibili con i principi dalle stesse desumibili.
(1) Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano per dare attuazione agli atti dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, ovvero che adeguano l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.