(1) La Giunta provinciale stabilisce:
(2) I fondi di compensazione devono essere destinati a:
(3) Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi direttamente connessi al progetto sull’ambiente non sono considerate come fondi di compensazione.
(4) L’assessore provinciale/L’assessora provinciale all’energia:
(5) Il direttore/La direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente stabilisce le modalità di comunicazione dei quantitativi di energia prodotta.
(6) In deroga all’articolo 31, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.
(7) Gli atti amministrativi adottati dai competenti organi sono definitivi.
(8) Il termine massimo del procedimento non può superare 330 giorni.