(1) In ogni comparto può essere istituito un apposito collegio di conciliazione per il tentativo di conciliazione, previsto dall’ordinamento giuridico per le controversie individuali di lavoro, di competenza del giudice ordinario. Resta ferma la facoltà del personale di avvalersi delle procedure di conciliazione davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Ripartizione Lavoro della Provincia.
(2) Nel contratto di comparto può essere prevista l’istituzione di un collegio di conciliazione per ogni singolo ente o per gruppi di enti. I singoli enti possono avvalersi del collegio di conciliazione di un ente appartenente anche ad un altro comparto, previo consenso dell’ente medesimo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto di appartenenza del proprio personale.
(3) Il collegio di conciliazione è composto da tre componenti, di cui un/una rappresentante nominato/nominata dall’amministrazione nelle osservazioni scritte di cui al comma 7 e un/una rappresentante del personale da nominare nella richiesta di cui al comma 6. Il collegio è presieduto da un/una presidente esterno/esterna all’amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. In mancanza di accordo tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, il/la presidente del collegio di conciliazione e il sostituto/la sostituta sono nominati, su istanza dell’amministrazione o di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal/dalla Presidente del Tribunale di Bolzano.
(4) Gli enti del rispettivo comparto stabiliscono la sede del collegio di conciliazione.
(5) La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal/dalla dipendente, è consegnata alla sede del collegio di conciliazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita all’amministrazione di appartenenza a cura del/della dipendente o dell’organizzazione sindacale cui ha conferito apposito mandato.
(6) La richiesta di cui al comma 5 deve precisare:
- l’amministrazione di appartenenza e la sede di servizio del/della dipendente;
- il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni a sostegno della pretesa;
- la nomina del proprio/della propria rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
(7) Entro 30 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del/della dipendente, deposita osservazioni scritte presso la sede del collegio di conciliazione. Nello stesso atto l’amministrazione nomina il proprio/la propria rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito il/la presidente del collegio fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi al collegio di conciliazione, il/la dipendente può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione a cui aderisce o ha conferito mandato. Per l’amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
(8) Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal/dalla dipendente, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della relativa normativa statale.
(9) Se non si raggiunge un accordo fra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini della stessa sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
(10) Al/alla presidente del collegio di conciliazione e al suo sostituto/alla sua sostituta spetta un adeguato compenso da stabilirsi dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.