(1) La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i contributi del fondo sociale europeo, istituito ai sensi dell'articolo 123 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quali misure straordinarie per promuovere la formazione professionale attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego.
(2) Tali progetti sono rivolti a favorire l'occupazione e a consentire la mobilità professionale dei lavoratori nelle situazioni di crisi dei diversi settori produttivi, con particolare riguardo ai processi di riconversione e di ristrutturazione, nonché a quelli derivanti dall'introduzione delle nuove tecnologie produttive e/o dal miglioramento delle tecniche di gestione.
(3) I progetti di formazione devono rispettare i limiti di spesa stabiliti dai competenti organi statali e dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di fondo sociale europeo.
(1) Per i fini di cui al precedente articolo la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale propri progetti di formazione per il successivo inoltro ai competenti organi della Comunità Economica Europea. 2)
(2) La Provincia può realizzare i propri progetti di formazione direttamente o tramite convenzioni con operatori pubblici o privati.
(3) Tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo anche gratuito degli immobili e/o delle attrezzature di cui la Provincia abbia la disponibilità.
(1) La Giunta provinciale per l'utilizzo dei contributi del fondo sociale europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983. 3)
(2) Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilità.
(3) La Giunta provinciale determina le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie. 4)
(1) La Provincia favorisce l'accesso al fondo sociale europeo da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione di progetti di formazione, attraverso i seguenti interventi:
(2) La Giunta provinciale stabilisce le modalità ed i criteri di erogazione dei predetti contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie. 5)
(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, punto 2, nella prima applicazione della presente legge, possono essere ammessi a beneficiare delle anticipazioni finanziarie, indipendentemente dalla stipula della convenzione, i progetti di formazione di cui al precedente articolo 3, purché approvati dalla competente commissione della Comunità Economica Europea ed in fase di realizzo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
(2) In tal caso la Giunta provinciale stabilirà i criteri e le modalità di erogazione delle predette anticipazioni finanziarie, nonché le forme di garanzia relative alla restituzione delle somme anticipate.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.