(1) L'intendente per l'amministrazione della scuola in lingua tedesca è funzionario provinciale ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali.
(2) All'intendente scolastico spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per la qualifica di dirigente superiore ad esaurimento. 3)
(3) All'atto della nomina, l'intendente è immesso nel ruolo di cui alla tabella E) allegata alla presente legge.
(4) In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo articolo 35. 4)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.