(1) Il capo di gabinetto coadiuva il Presidente della giunta provinciale nella sua opera personale. Esso è scelto dal Presidente della giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; l'incarico è deliberato dalla Giunta. Per la durata dell'incarico al capo di gabinetto compete, in ogni caso, il trattamento economico del capo di ripartizione.
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