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In vigore al: 29/06/2015

Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale del 26 settembre, n. 7 ai progetti approvati nell'ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 - 2013

ALLEGATO 1

Criteri e procedure per l’applicazione dell’articolo 12 della legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7 “Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia” ai progetti finanziati nell’ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 - 2013

Articolo 1
Campo di applicazione

(1) I presenti criteri possono essere applicati in regime transitorio in esecuzione dell’articolo 12 della legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7 in specifico riferimento ai progetti approvati nell’ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 - 2013 e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi del succitato Programma operativo. Tali progetti possono essere finanziati con fondi provenienti dal bilancio provinciale a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico.

(2) I presenti criteri si applicano nello specifico unicamente a progetti, approvati con delibera della Giunta provinciale che hanno riscontrato incoerenze in termini di ammissibilità con il Programma operativo oppure con i relativi avvisi di bando, tali da non essere certificabili alla Commissione europea.

Articolo 2
Presupposti di fatto

(1) I progetti di cui all’articolo 1 possono essere finanziati con fondi provenienti dal bilancio provinciale unicamente qualora sussistono i seguenti presupposti:

(a) Le summenzionate incoerenze sono univocamente riconducibili ad un formale provvedimento di approvazione emesso in precedenza dall’amministrazione provinciale oppure alla convenzione stipulata tra l’amministrazione provinciale e il beneficiario del finanziamento, rispettivamente, all’atto unilaterale di impegno.

(b) Le summenzionate incoerenze non sono riconducibili al comportamento colposo o doloso da parte del beneficiario e quest’ultimo ha sempre agito in buona fede nella realizzazione del progetto facendo legittimo affidamento nella regolarità dell’esecuzione del progetto.

Articolo 3
Determinazione dei progetti di evidente interesse pubblico

(1) L”evidente interesse pubblico” insiste sulle finalità della formazione e dell’elevazione professionale di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 “Ordinamento della formazione professionale”, lei cui iniziative costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

(2) I progetti che, ai sensi degli articoli 1 e 2 rientrano nel campo di applicazione e soddisfano i presupposti di fatto dei presenti criteri possono essere considerati di evidente interesse pubblico qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) le attività progettuali previste e descritte nel formulario di progetto corrispondono a una delle tipologie formative di cui all’art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 “Ordinamento della formazione professionale" ovvero sono definite come cosiddette "azioni di sistema" del PO FSE 2007 - 2013.

b) La Commissione provinciale competente o il Dipartimento competente esprimono il loro parere riguardo la coerenza degli obiettivi progettuali con le finalità strategiche del dipartimento competente.

Articolo 4
Documentazione delle attività progettuali e dei costi sostenuti

(1) Le attività progettuali implementate e le spese sostenute per le stesse devono essere documentate secondo le prescrizioni vigenti per le operazioni finanziate tramite il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 – 2013. Le succitate prescrizioni possono essere visionate al sito internet http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/verwaltung-eines-projektes.asp.

(2) Nel caso di spese di progetto documentate in parte, i costi possono essere riconosciuti anche proporzionalmente.

Articolo 5
Approvazione dei finanziamenti

(1) Qualora l’amministrazione provinciale nel corso del controllo dei progetti finanziati nell’ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 – 2013 constati che i costi non risultano ammissibili al succitato Programma operativo in tutto o in parte, verifica d’ufficio, se i presupposti descritti negli articoli 1 e 2 dei presenti criteri sono soddisfatti e se la rendicontazione è avvenuta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5. L’amministrazione comunica l’esito della suddetta verifica ai beneficiari interessati.

(2) In caso di esito positivo della verifica descritta al precedente comma 1, l’amministrazione provinciale inoltra la documentazione progettuale alle Commissioni provinciali competenti per materia e – ove non presenti – al Dipartimento competente, i quali procedono ad esprimere la propria valutazione circa la sussistenza dell’evidente interesse pubblico di cui all’articolo 3.

(3) Il provvedimento finale avviene tramite Delibera della giunta provinciale.

Articolo 6
Aspetti finanziari e contabili

(1) L’erogazione degli importi approvati ai sensi dell’articolo 4 avviene entro i termini previsti dalla legge, qualora il beneficiario abbia già restituito eventuali importi revocati nell’ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 – 2013 all’amministrazione provinciale, rispettivamente, se tali importi non sono stati erogati al beneficiario.

(2) Qualora la restituzione all’amministrazione provinciale di importi non certificabili nell’ambito del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007 – 2013 non è invece avvenuta al momento dell’approvazione del contributo di cui al precedente articolo 4, l’amministrazione provinciale può procedere, nei casi previsti dall’articolo 44, comma 4, della Legge provinciale 29 gennaio 2002, n.1 “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”, anche in via compensativa.