(1) L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 24 (Organismo di valutazione)
1. L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:
- monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’amministrazione provinciale;)
- valida la relazione sulla performance delle strutture provinciali;
- valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
- attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
- redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti;
- si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
- esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge.
2. L’organismo di valutazione relaziona entro giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.
3. L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale.
4. L'organismo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I membri, anche estranei all’amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
5. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale si avvale di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.
6. Gli incarichi dei componenti dell’organismo di valutazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati. I componenti sono comandati presso il Consiglio provinciale.”