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1) die beiliegenden Kriterien für die Ausstattung der Sportanlagen mit einem halbautomatischen Defibrillator und das zu dessen Benutzung ermächtigte Personal zu genehmigen;
2) die Punkte 2 und 3 der Anlage zum Beschluss der Landesregierung vom 28. Oktober 2013, Nr. 1651, über den Ankauf von halbautomatischen Defibrillatoren durch die Sportvereine zu streichen, weil die beiliegenden Kriterien diesen Aspekt neu regeln;
3) die Möglichkeit eines Landesbeitrags an die Eigentümer der Sportanlagen für den Ankauf innerhalb 3. Februar 2016 des jeweiligen Defibrillators vorzusehen, im Höchstausmaß von 50 % der Ankaufskosten und in jedem Fall nicht höher als 500 €;
4) den Punkt 7 der dem Beschluss der Landesregierung vom 28. Oktober 2013, Nr. 1651, beigelegten Kriterien für die Benutzung der halbautomatischen Defibrillatoren außerhalb des Krankenhauses abzuändern und die Dauer der Ermächtigung von zwölf auf 24 Monate zu erhöhen.
Criteri sulla dotazione degli impianti sportivi con un defibrillatore semiautomatico e sul personale autorizzato ad utilizzarlo
1. Tutti gli impianti sportivi altoatesini, inclusi quelli scolastici e quelli aperti al pubblico, devono dotarsi di almeno un defibrillatore semiautomatico marcato CE. L’onere della dotazione e manutenzione dell’apparecchio è a carico del proprietario dell’impianto.
2. Il defibrillatore va posizionato in modo da essere raggiungibile da ogni punto dell’impianto in tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento.
1. Le persone addette alla custodia e alla manutenzione degli impianti sportivi devono essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori.
2. Le società sportive professionistiche e dilettantistiche devono garantire, durante gli allenamenti e le gare, la presenza all’interno dell’impianto sportivo di almeno una persona autorizzata all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori.
1. Per la pratica di attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio non sono necessarie la disponibilità di un defibrillatore e la presenza di una persona autorizzata ad utilizzarlo. Rientrano in questa categorie bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
1. Le attività sportive che non si praticano in un impianto coperto o scoperto oppure in uno spazio circoscritto all’aperto ma in natura sono escluse dall’obbligo del defibrillatore; in caso di emergenza va allertata immediatamente la Centrale di emergenza 118 oppure, nelle are sciabili attrezzate, il servizio di soccorso garantito dal gestore. Rientrano in questa categoria ciclismo su strada, sci alpino, sci di fondo, slittino su pista naturale, orienteering, triathlon, parapendio e sport assimilabili.
1. Gli articoli 1 e 2 si applicano a partire dal 3 febbraio 2016.
2. Gli oneri a carico delle società sportive professionistiche si applicano a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri.
1. Fino a quando l’impianto sportivo utilizzato dalle società sportive professionistiche non sarà dotato di almeno un defibrillatore ai sensi dell’articolo 1, l’obbligo di dotazione permane in capo alla società sportiva.