- turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna
- mestieri turistici, agenzie di viaggio
- guide alpine e di sci, maestri da sci
- piste da sci, rifugi alpini
- provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per i rifugi alpini, per le organizzazioni turistiche, e per le manifestazioni turistiche
- funzioni di polizia amministrativa“
(5) I punti 2., 3., 8., 36. e 39. dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppressi.
(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Le aree funzionali di cui all’articolo dell’articolo 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni sono di norma costituite, anche per esigenze di carattere temporaneo, con decreto del Presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni; nel decreto sono specificate le competenze delle aree e, nel rispetto delle apposite direttive, il trattamento economico spettante al responsabile dell’area funzionale stessa.”