(1) È istituita l'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, di seguito denominata Agenzia, quale organo dell'Amministrazione pubblica per rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti pubblici da essa dipendenti nella contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale. Su richiesta degli enti, l'Agenzia li rappresenta nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali, aventi per oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di tali enti ai sensi della vigente normativa provinciale. L'Agenzia è autorizzata a rappresentare, su richiesta e sulla base di apposito accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, anche gli altri enti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.
(2) L'Agenzia è rappresentata dal/dalla Presidente o da un/una componente della delegazione contrattante da esso/essa appositamente delegato/delegata. La delegazione dell'Agenzia può essere allargata ai fini della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La Presidente dell'Agenzia e i/le componenti sono nominati/nominate dalla Giunta provinciale per la durata prevista nel programma di contrattazione collettiva e previo confronto con i rappresentanti dei comparti di contrattazione interessati nonché nel rispetto dell'eventuale accordo di rappresentanza di cui al comma 1. Nel corso della vigenza dei contratti l'Agenzia è inoltre competente per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione del relativo contratto e per le necessarie modifiche e integrazioni dello stesso. Il/La Presidente e i/le componenti sono scelti/scelte fra esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e di gestione del personale. L'Agenzia, all'atto dell'insediamento, adotta per l'espletamento delle proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla Giunta provinciale che ne certifica la legittimità.6)
(3) La carica di presidente è incompatibile con cariche pubbliche elettive, con cariche in partiti politici e in organizzazioni sindacali nonché con incarichi direttivi o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero con incarichi di amministratore/amministratrice o dirigente di enti cui si riferisce la contrattazione.
(4) L'Agenzia si attiene nella contrattazione collettiva alle direttive impartite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettando comunque i fondi disponibili per ogni singolo contratto collettivo sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta medesima.6)
(5) Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di contratto l'Agenzia la trasmette alla Giunta provinciale entro 20 giorni dalla sottoscrizione, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto, corredata di appositi prospetti in merito al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, quantificando la spesa complessiva sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi.
(6) La Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto nei successivi 30 giorni, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della delegazione contrattuale, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale ai sensi della vigente normativa provinciale, o fornendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.
(7) Al/Alla Presidente dell'Agenzia è attribuita un'indennità di carica, di norma mensile, da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Tale indennità è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per la rispettiva contrattazione nonché per le attività collegate. Gli/Le spetta, inoltre, la rifusione delle spese di viaggio e di missione sostenute per lo svolgimento della relativa attività. L'indennità di carica non può superare il trattamento retributivo spettante a un direttore/una direttrice di ripartizione dell'ottava qualifica funzionale, con sei scatti nel livello retributivo superiore e un'indennità di funzione determinata con il coefficiente 2,2. Nella determinazione di tale indennità la Giunta provinciale tiene conto del periodo di effettivo impegno richiesto nonché dell'eventuale rapporto di lavoro retribuito già in atto presso uno degli enti di cui al comma 1.
(8) Salvo il rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, l'Agenzia svolge i compiti attribuiti in piena autonomia. Essa si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ed altre risorse assegnati dalla Giunta provinciale, nonché della collaborazione del personale assegnato ai servizi provinciali interessati dalla relativa contrattazione collettiva.6)