(1) L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.
(1/bis) Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'Ispettorato forestale competente.
(2) Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco, d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 115, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell'interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1/bis, la trasmissione è obbligatoria, qualora le disposizioni di vincolo prevedano l'esame del progetto da parte dell'autorità paesaggistica provinciale. Il sindaco comunica al richiedente l'invio della pratica al direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni. 17)
(3) Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, il Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio competente invia gli atti al sindaco del Comune interessato. 18)
(4) Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio deve comunicare al Comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Tale decisione è vincolante; scaduto il termine la decisione ricade nella competenza del sindaco. 19)
(5) Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.
(6) L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve pervenire al direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all'esperto rappresentante provinciale almeno otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale. 20)
(7) L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta del Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio competente. 21)
(8) Qualora la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta venga sottoposta all'esame del Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggioe sviluppo del territorio, lo stesso può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Se le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. 22)
(9) La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.
(10) La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione.
(11)23)