Pubblicata nel B.U. 26 luglio 2011, n. 30.
(1) D’intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Consiglio dei Comuni e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto della normativa sul bilinguismo e tenuto conto del livello di accessibilità alla rete informatica e delle condizioni economico-sociali delle singole realtà periferiche.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.