(1) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché degli strumenti di pianificazione in questo ambito.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.
(3) La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:
- nel caso siano colpite da calamità naturali;
- per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
- per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
- per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.
(4) Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.
(5) Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.
(6) I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale. 6)
(7) Sono abrogati:
- la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
- il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
- le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.