(1) Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all’articolo 2, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari tavolari dei terreni.
(2) In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e della corrispondente indennità, colui che intende avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione insediata presso la Ripartizione provinciale Turismo, dandone preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, allegando relazione tecnica sulle opere da realizzare ed indicando analiticamente le indennità offerte.
(3) La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante la Ripartizione provinciale Turismo, che la presiede, da una persona rappresentante la Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l’associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
(4) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
(5) In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della commissione.
(6) In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
(7) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.