(1) L'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano alla scadenza della legislatura in corso avviene in applicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003", nonché delle ulteriori disposizioni di cui ai successivi commi.
(2) Dell'andamento del voto durante la giornata delle votazioni e dell'esito degli scrutini dei seggi elettorali è data immediata notizia al Ministero dell'Interno tramite il Commissariato del Governo, anche in via telematica, a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali.
(3) Con la lista dei candidati è altresì presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, che deve essere corredata del certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Il contenuto di tali dichiarazioni e certificati è irrevocabile per la durata e ai fini del mandato elettorale.
(1) Alla copertura finanziaria dei costi derivanti dalla presente legge per le elezioni provinciali per l'anno 2008, previsti nella misura di 3.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2008, si provvede mediante l'accantonamento previsto a tale scopo sul fondo globale per provvedimenti legislativi (UPB 27115) nel bilancio di previsione dell'esercizio 2008.
(2) Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni:
UPB in aumento:UPB 01110 Consultazioni popolari + 3.000.000 euro
UPB in diminuzione:UPB 27115 Fondo globale per provvedimenti legislativi - 3.000.000 euro.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.