(1) La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata sulla base delle vigenti disposizioni di legge provinciale con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n. 5106 in 18.101,25 unità a tempo pieno, incluso il personale ausiliario comunale delle scuole elementari passato alla Provincia, è aumentata di 85 unità a tempo pieno.
(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2007, in 18.126,25 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 unità a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nell'ambito dei servizi amministrativi ai fini del rispetto del patto di stabilità.
(3) Dal 1° settembre 2011 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano viene diminuita di 30 unità a tempo pieno.
(4) La maggiore spesa per effetto delle modifiche della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 1.418.000,00 euro a carico dell'esercizio 2007 (UPB 02100: euro 743.000 e UPB 04125: euro 675.000) e in 4.250.000,00 euro all'anno per gli esercizi successivi.8)