(1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
(2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore a 300 MW; centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1).
(3)
- Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- impianti destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
- impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
- impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
- impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi,
- impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
(4) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
(5) Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
(6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione di sostanze su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
(7)
- Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché di aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m;
- costruzione di autostrade o vie di rapida comunicazione (3);
- costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
(8)
- Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;
- porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
(9) Impianti di smaltimento dei rifiuti (ossia rifiuti per i quali si applica la direttiva 91/689/CEE) (5) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II A, punto D 9, della direttiva 2006/12/CE (4), o interramento di rifiuti pericolosi.
(10) Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A, punto D 9, della direttiva 2006/12/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
(11) Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
(12)
- Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;
- in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
(13) Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti, quali definiti all'articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE (6).
(14) Estrazione di petrolio o di gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale.
(15) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
(16) Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
(17) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
(18) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
(19) Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
(20) Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio pari o superiore a 220 kV e di lunghezza superiore a 15 km.
(21) Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate.
(1) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.
(2) Gli "aeroporti" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
(3) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.
(4) GU n. L 114 del 27.4.2006, pag. 59.
(5) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(6) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1).