(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio 2008 uno o più mutui o ad emettere prestiti con ammortamento a rate costanti, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 432 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2009 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,5 per cento.
(2) Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL s.p.a., per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, nonché per l'acquisto di quote di capitale della medesima società in proprietà di altri soci o per l'acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
(3) L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.
(4) All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 59.425.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:
- a) per gli anni 2009 e 2010 mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010;
- b) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.
(5) Fermo restando l'importo massimo autorizzato di 98,5 milioni di euro e le altre condizioni per l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui stabilite all'articolo 1 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8, il frazionamento annuo viene modificato nel modo seguente:
Anno Importo
2008 18,0 milioni di euro
2009 50,0 milioni di euro
2010 30,5 milioni di euro.
(6) All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, rivalutato come di seguito per gli anni dal 2008 al 2020:
Anno onere annuo complessivo
2008 1.238.000 euro
2009 5.914.990 euro
2010 11.451.690 euro
2011 13.549.440 euro
2012 13.549.440 euro
2013 13.549.440 euro
2014 13.549.440 euro
2015 13.549.440 euro
2016 13.549.440 euro
2017 13.549.440 euro
2018 12.311.420 euro
2019 7.634.460 euro
2020 2.097.760 euro
si fa fronte nel modo seguente:
- a) per l' anno 2008 mediante quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2008 alle UPB 27100 e 27300;
- b) per gli anni 2009 e 2010 mediante quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010;
- c) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.