(1) La Provincia autonoma di Bolzano affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all'organizzazione "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol", di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all'organizzazione "Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS", di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige.
(2) Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti:
- prevenzione di infortuni e attività di informazione;
- ricerca di dispersi;
- soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;
- recupero di persone, animali e cose.
(3) In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l'intervento.
(4) La competenza è esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedano una formazione specifica e un'idonea attrezzatura alpinistica nonché conoscenze tecniche di soccorso alpino.
(5) In caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.
(6) Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.