(1) La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.
(2) Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:
- dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
- dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.
(3) Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:
- che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e
- in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.
(4) Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.2)3)
(5) Entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni eventualmente possedute in società aventi per oggetto attività diverse da quelle di cui al comma 4.2)4)
(6) Le amministrazioni di cui al comma 2 che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative idonee a:
- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di tre componenti, e a cinque componenti, se attualmente composti da più di cinque componenti; il numero dei membri predetti può essere portato a quattro o a sei per assicurare una congrua rappresentanza degli enti pubblici ovvero dei gruppi linguistici;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) prevedere che, fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale o di persona che sia titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale od regionale, al Parlamento nazionale o europeo, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società;5)
- c/bis) Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento;6)
- d) stabilire che le previsioni di cui alla lettera c) si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, ferma rimanendo la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.2)
- e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona possa ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società.7)
- f) prevedere che nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina. 8) 9)
- g) prevedere nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisca che un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento. 10)
(7) Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.2)
I commi 4, 5, 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
L'art. 1, comma 4, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
L'art. 1, comma 5, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della
L.P. 13 novembre 2009, n. 8,
e poi così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.