Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.
(1) Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non può essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo.
(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività di servizio, fatte salve eventuali norme speciali.
(1) Sono considerate attività di servizi le seguenti attività:
(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:
(3) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così suddivise:
(1) L'iscrizione delle imprese di servizi nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.
(1) Chiunque esercita un'attività di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro.
(2) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.