(1) La dotazione del fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 35.018.016 euro (unità previsionale di base - UPB 26200).
(2) La dotazione del fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 1.350.000 euro (UPB 26205). Tale importo è autorizzato quale aumento del limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2024 incluso.
(3) La dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è diminuita di 144.716 euro (UPB 26100).
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