(1) Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2007 spese nella misura indicata nella tabella medesima.
(2) Per l'attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2007 e per il quadriennio 2008-2011 spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2008 al 2011 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.
(3) Per le finalità indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2007 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2007-2011, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2008 al 2011 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2007.