Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.
(1) È abrogato il comma 8 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.