(1) I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, sono abrogati.
(2) Ove ricorra, nella legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, l'espressione: "Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "la Ripartizione provinciale competente" e l'espressione: "direttore della Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "direttore di ripartizione competente".
(3) Ove ricorra, nella normativa provinciale, l'espressione: "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è sostituita dalla seguente: "Agenzia provinciale per l'ambiente".
(4)(5)(6) 10)
(7) Il comma 3 dell'articolo 5 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, sono abrogati.
(8) Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.