(1) Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.
(2) Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.
(3) Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.
(5) Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.
(6) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
(7) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
(8) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.2)