(1) I Corpi dei vigili del fuoco svolgono un pubblico servizio e sottostanno al principio del reciproco aiuto e appoggio. Salvo quanto diversamente fissato nei piani di allarme depositati presso la Centrale provinciale di emergenza, i Corpi dei vigili del fuoco intervengono obbligatoriamente nell'area territoriale di propria competenza e, su richiesta, anche al di fuori della stessa. In tutti gli altri casi intervengono facoltativamente.
(2) Salvo diverso accordo, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio dirige l'intervento, assumendone le funzioni di direttore operativo. Tutti i Corpi che intervengono per coadiuvare sottostanno ai suoi ordini. In assenza del comandante la direzione è assunta dal/dalla vigile presente con il grado di servizio più alto.
(3) I Corpi dei vigili del fuoco volontari con sede nel comune capoluogo di Bolzano dipendono dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano limitatamente alle operazioni tecniche di intervento.
(4) In mancanza dell'intervento del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio la direzione operativa viene assunta dal comandante del Corpo giunto per primo sul luogo.
(5) Nel caso di interventi che richiedono un'azione coordinata di più Corpi dei vigili del fuoco, il direttore operativo tiene conto della consulenza dei comandanti degli altri Corpi o dei funzionari delle Unioni dei vigili del fuoco volontari presenti e può delegare loro la direzione dell'intervento.
(6) Per gli incendi boschivi la direzione dell'intervento è disciplinata dall'articolo 26 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
(7) I funzionari delle Unioni dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio o del Corpo permanente dei vigili del fuoco il cui intervento è stato richiesto dal comandante possono avocare a sé la direzione operativa, qualora lo ritengano necessario.
(8) Per interventi di natura particolare, quanto a oggetto o rischio, la direzione operativa può essere disciplinata diversamente dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.
(9) Negli interventi e per evitare pericoli o danni maggiori, il direttore operativo, a suo giudizio discrezionale, può ordinare le misure atte a prevenire maggiori danni, compresa la demolizione di costruzioni.
(10) Nei casi indicati all'articolo 31, comma 1, su richiesta del sindaco o del direttore operativo, tutte le persone sono obbligate, salvo giustificato motivo, a prestare la loro opera, a mettere a disposizione attrezzi, mezzi e strutture, con diritto a un adeguato indennizzo e rimborso delle spese da parte del comune interessato dall'evento. Infortuni e malattie sono risarciti in base alle disposizioni dell'articolo 49.