(1) Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.
(2) La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f). 5)
(3) I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge. 6)
(4) Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.6)
(5) Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 6)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 13, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.