Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 3.
Omissis.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "S.E.L. SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 20 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti, le spese necessarie anche per conto degli altri membri.
(3) Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 102268) la spesa di lire 160 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.
(1) Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della Provincia alla società consortile per azioni "Istituto di Epidemiologia ambientale". 4)
(2) L'atto costitutivo e lo statuto della società devono essere approvati dalla Giunta provinciale che nomina i rappresentanti della Provincia per l'atto costitutivo della società e per tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società fino ad una spesa massima di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 49 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
Integra la L.P. 16 aprile 1985, n. 8.
(1) 6)
(2) 3)
Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.P. 5 settembre 1975, n. 50.
(1) (2) (3) (4) 3)
(5) (6) (7) (8) (9) 7)
(10) (11) 8)
(12) (13) 9)
Recano modifiche alla L.P. 22 ottobre 1987, n. 27.
Recano modifiche alla L.P. 20 novembre 1973, n. 83.
Recano modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.
Riportato in nota all'art. 11 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
Integra l'art. 1 della L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.
Reca modifiche alla L.P. 13 marzo 1987, n. 5.
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 28 novembre 1973, n. 79.
Modifica l'art. 47 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
Reca modifiche alla L.P. 25 maggio 2000, n. 11.
Sostituisce l'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
Modifica l'art. 6 della L.P. 10 dicembre 1987, n. 31.
(1) 18)
(2) Gli effetti delle modifiche all'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, ai sensi del comma 1 della presente legge, decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea.
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
Integra l'art. 25 della L.P. 13 dicembre 1985, n. 17.
Reca modifiche alla L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
Reca modifiche alla L.P. 9 dicembre 1976, n. 60.
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1974, n. 37.
Modifica l'art. 7 della L.P. 28 agosto 1976, n. 39.
Sostituisce l'art. 9, comma 2, della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.
Reca modifiche all'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
(1) 28)
(2)(3) 29)
(4)(5) 30)
(6)(7) 31)
(8)(9) 32)
Modifica l'art. 19 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
Recano modifiche alla L.P. 4 giugno 1973, n. 12.
Recano modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Recano modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 63.
Recano modifiche alla L.P. 20 novembre 1978, n. 66.
Integra l'art. 21 della L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Integrano l'art. 13 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
(1)(2)(3)(4) 35)
(5)(6) 36)
(7) Le stime ai fini di consulenze immobiliari di competenza dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali e loro aziende sono redatte dagli enti medesimi.
(8) 37)
Recano modifiche alla L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Modificano l'art. 10 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
Sostituisce l'art. 31, comma 2, della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Riportato in nota all'art. 18 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.
Reca modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.
(1) Sono abrogate:
(2) I contributi concessi ai sensi della legge provinciale 8 aprile 1988, n. 14, sono erogati secondo i criteri vigenti fino alla data della sua abrogazione.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.