(1) Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.
(2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1 rimborsano, su richiesta, agli amministratori e al personale di cui al comma 1, su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio non commessi con dolo o colpa grave, [anche in caso di accertata colpa lieve e compensazione delle spese per i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché in caso di coinvolgimento, in quest’ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall’Avvocatura della Provincia.] 7)8)
(3) Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.
(4) Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.
(5) I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
(6) Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.