(1) I contratti passivi dell'azienda sono di regola preceduti da apposita gara, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale. I contratti specificatamente di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria sono appaltati o negoziati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge di riordinamento.
(2) I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione. Essi possono avere durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
(3) Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
(4) Nei contratti non si può convenire di accollare all'azienda eventuali tributi gravanti sul privato contraente, nè concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.
(5) Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione dei beni e servizi forniti o delle prestazioni eseguite.
(6) Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale dell'azienda o un suo delegato.
(7) I contratti ed i verbali di gara e tutti gli atti delle aziende per le quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa dal direttore amministrativo, o da altro dirigente amministrativo da nominarsi con delibera del direttore generale.