Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Le ripartizioni sono strutture operative delle aziende speciali unità sanitarie locali. Il numero, la denominazione, le competenze delle ripartizioni e le relative funzioni sono determinate con provvedimento del direttore generale.
(2)2)
L'art. 3, comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.