(1) È istituita, con sede in Bolzano, la Biblioteca provinciale italiana. Le modalità per l'istituzione sono disciplinate con regolamento di esecuzione. La Biblioteca provinciale ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, senza scopo di lucro.
(2) La Biblioteca provinciale italiana ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario, e di ricercare e documentare gli aspetti storico-culturali dell'Alto Adige, con riferimento in particolare agli scritti in lingua italiana.
(3) Al fine di promuovere e agevolare lo studio e la ricerca, la Biblioteca provinciale italiana persegue le proprie finalità disciplinando la scelta del proprio materiale secondo i compiti che verranno stabiliti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(4) La sua costituzione è finalizzata inoltre a favorire opportune sinergie con le biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni bibliotecarie pubbliche del territorio provinciale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.