(1) Il patrimonio della Biblioteca provinciale italiana è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o altro titolo.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Biblioteca provinciale italiana un'apposita sede nonché i necessari arredamenti ed attrezzature.
(3) La Biblioteca provinciale italiana è autorizzata ad assumere in carico fondi librari o altro materiale di consultazione concessole in prestito con contratto o comunque datole in affidamento.
(4) In caso di scioglimento della Biblioteca provinciale italiana, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio, per scopi comunque sempre legati allo sviluppo delle conoscenze e studio dei molteplici aspetti della cultura locale, specialmente quella legata alla produzione scientifica, letteraria ed artistica nell'ambito del gruppo linguistico italiano, ma anche non locale, con particolare riferimento ai fenomeni culturali nazionali anche nelle loro proiezioni europee.