Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 4 maggio 1999, n. 21
Omissis.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione alla Società "BrennerCom" e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 350 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999. 3)
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre la partecipazione alla Società "Interbrennero S.p.A." e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 8 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1999.
Con l'art. 9 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla Società BrennerCom SpA fino ad una spesa massima di lire 6 miliardi a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000.
Con l'art. 4, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "BrennerCom SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 17.510 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.
Con l'art. 5, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "BrennerCom S.p.A." per una spesa massima di euro 3.900.000 a carico dell'esercizio 2003.
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE ALP sulla base del relativo statuto.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti e anche per conto delle altre regioni partecipanti, le spese necessarie.
(3) Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (capitolo 102265) la spesa di lire 253 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.
Reca modifiche alla L.P. 11 giugno 1975, n. 27.
Integra l'art. 10 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
Sostituisce l'art. 39, comma 3, della L.P. 26 aprile 1980, n. 8.
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Integra l'art. 8 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 3.
Modifica l'art. 3, comma 2, della L.P. 19 marzo 1991, n. 5.
Modifica l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
Riportato al n. XXIII - H/g.
Modifica l'art. 15 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.
(1) I commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, sono abrogati.
(1) Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, e successive modifiche.
Modifica l'art. 22 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Modifica l'art. 8 della L.P. 10 luglio 1996, n. 15.
Modifica l'art. 33 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
Reca modifiche alla L.P. 6 aprile 1993, n. 8.
Integra l'art. 12 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.
Modifica l'art. 12 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16.
Reca modifiche alla L.P. 4 settembre 1976, n. 40.
Sostituisce l'art. 8 della L.P. 23 agosto 1978, n. 49.
Integra l'art. 1 della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.
Integra l'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.
Reca modifiche alla L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
Integra l'art. 40/quater della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.
Modifica l'art. 2 della L.P. 10 agosto 1989, n. 4.
(1)(2)(3) 30)
(4) 31)
Reca modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.
Modifica l'art. 15 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
Reca modifiche alla L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Integra l'art. 22 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.
Modifica l'art. 15 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
Reca modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.
Abrogati dall'art. 26, comma 12, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.